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Il
prestito d'onore
A chi si rivolge
Possono presentare la domanda tutte le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
- stato
di disoccupazione o in occupazione nei sei mesi precedenti la
presentazione della domanda:
in
sostanza si tratta di tutti coloro che, nel periodo indicato, non si
siano trovati ad essere: lavoratori dipendenti (anche part-time o a
tempo determinato o in cassa integrazione), liberi professionisti
(iscritti a un ordine che presuppone l’esercizio professionale
dell’attività), lavoratori
autonomi (titolari di partita IVA o, comunque, con lettera d’incarico
o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), imprenditori
(o artigiani o commercianti), coadiutori di imprenditori. Lo stato di
disoccupazione è condizione indispensabile alla presentazione della
domanda, ma non è necessario che tale stato permanga una volta
presentata la domanda.
- residenza
alla data del 1° ottobre 1996:
-
in una qualsiasi delle Regioni rientranti nell’obiettivo 1 dei
Fondi Strutturali dell’Unione Europea, così come definite dal
Regolamento del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993: MOLOSE, CAMPANIA,
PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA. L’Abruzzo non
appartiene all’obiettivo 1 a far datadal 31 dicembre 1996.
-
nelle aree e comuni che presentano rilevante squilibrio tra
domanda e offerta di lavoro, individuati con Decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 marzo 1995. Si tratta di un
elenco no definitivo che può subire delle modificazioni, in quanto
periodicamente aggiornato in base alle indicazioni del Ministero del
Lavoro.
Dove
si può fare
Le iniziative
dovranno essere realizzate in una delle regioni, aree o comuni sopra
elencati e non potranno essere trasferite al di fuori delle zone agevolate
per cinque anni dalla concessione delle agevolazioni.
Non è necessario che il luogo di realizzazione sia lo stesso di
realizzazione sia lo stesso di residenza del proponete.
Cosa
si può fare
Le
iniziative possono riguardare qualsiasi settore. Occorre tenere
conto però delle limitazioni dell’Unione Europea, come quelle
riguardanti il settore della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli.
Un’altra limitazione riguarda la forma giuridico - organizzativa
delle iniziative: la normativa NON si rivolge alle società (di
persone o di capitali anche se in forma unipersonale) né alle
cooperative, ma esclusivamente a ditte individuali.
Infine
, le iniziative devono essere realizzate con un volume di investimenti
complessivi che non può superare i 50 milioni di lire; l’unica
deroga a tale tetto è rappresentata dalla possibilità di cumulo con le
indennità di mobilità. Se il proponente include nei beni
d’investimento anche suoi beni personali, tali elementi verranno
cumulati, cioè si farà la somma del valore dei beni finanziati e dei
beni di proprietà del proponente che rientrino nel ciclo produttivo, e
tale somma non potrà superare i 50 milioni.
Cosa è finanziabile
-
Investimenti
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative
all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali e immateriali a
utilità pluriennale.
I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo
produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano
stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e
comprovate garanzie di funzionalità. Non sono invece ammissibili al
finanziamento le spese per l’acquisto di terreni, nonché per la
costruzione, ristrutturazione e acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di immobili.
-
Spese di
esercizio
Per il primo anno di esercizio dell’attività sono ammissibili
le spese che siano state effettivamente sostenute e documentate: per
l’acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; per le
utenze e i canoni di locazione per immobili; per gli oneri finanziari,
esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
Non sono ammissibili al finanziamento le spese per prestazioni
di servizi e per stipendi e salari.
Non
sono ammissibili al finanziamento le spese per gli investimenti e le spese
di gestione sostenute anteriormente alla data del provvedimento di
ammissione alle agevolazioni.
Le agevolazioni
Le
agevolazioni previste dalla normativa sul lavoro autonomo per la
realizzazione degli investimenti e per l’avvio dell’attività
gestionale sono di due tipi.
-
Agevolazioni finanziarie.
Gli investimenti sono finanziabili al 100%; il 60% (fino ad un
massimo di 30 milioni di lire) viene erogato in forma di contributo a
fondo perduto, ed il restante 40% (fino ad un massimo di 20 milioni di
lire) in forma di prestito agevolato, da restituire in 5 rate annuali
posticipate.
Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto pari al
90% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, e comunque non
superiore a 10 milioni di lire.
-
Agevolazioni reali.
Alle iniziative viene fornito gratuitamente un servizio di consulenza
ed assistenza da parte di un tutor specializzato.
L’intervento si struttura in un’attività di assistenza nel campo
amministrativo – contabile, fiscale e legale nella fase di
realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle
iniziative.
Gli obblighi di legge
Gli
obblighi generali per i soggetti beneficiari riguardano: la destinazione
delle somme erogate (da utilizzare esclusivamente per l’acquisto dei
beni o servizi ammessi alle agevolazioni) e il permanente dell’attività
di progetto (vale a dire della tipologia d’attività finanziata) per un
periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle
agevolazioni, il che include sia l’obbligo del mantenimento della
locazione dell’iniziativa (tassativamente nei territori indicati dalla
normativa), sia il non distogliere i beni finanziati dall’uso previsto
nel progetto.
L’iter di valutazione
-
La
selezione per l’ammissione al corso di formazione
Le domande regolarmente presentate – complete dei requisiti di
accoglibilità ed inviate secondo le modalità fissate dal regolamento
– vengono valutate in base alle potenziali attitudini e capacità
dei proponenti e all’esistenza di presupposti di fattibilità
tecnica ed economica dell’iniziativa. Si verifica innanzitutto la
coerenza tra potenziali capacità del soggetto proponente (acquisite
attraverso esperienze di studio e/o lavoro) e l’idea presentata. Poi
si valutano i raccordi, la coerenza e la corrispondenza tra la figura
dell’aspirante lavoratore autonomo e la struttura dell’iniziativa
proposta (in termini di mercato di riferimento, di investimenti, di
fattibilità economica).
-
I corsi
di formazione/selezione
I soggetti così selezionati partecipano al corso di
formazione/selezione della durata di tre mesi. I corsi NON sono
retribuiti e prevedono una frequenza obbligatoria, pena la decadenza
della domanda.
La fattibilità tecnico – economica ed amministrativa
dell’iniziativa viene verificata durante il corso. Le attività che
vengono realizzate consistono in parte in una vera e propria
formazione mirata per il lavoro autonomo (conoscenza in campo
gestionale, organizzativo, fiscale, ecc.) e in parte
nell’applicazione dei principi teorici alla propria idea di lavoro.
Non rientra negli obiettivi del percorso didattico l’apprendimento
delle competenze necessarie allo svolgimento delle diverse attività
proposte, in quanto queste devono essere già patrimonio dei
partecipanti. Durante il corso i partecipanti sono chiamati a
concretizzare, affinare e sviluppare l’idea inizialmente proposta,
trasformandola in un progetto d’impresa (business plan).
-
La
selezione per l’ammissione ai finanziamenti
L’idea, che è divenuta progetto imprenditoriale, viene analizzata
nella sua validità, verificando i collegamenti e la coerenza tra il
profilo dell’aspirante lavoratore autonomo, la visione del mercato
di riferimento, la struttura tecnico – produttiva, l’economicità
e la struttura del conto economico, sulla base dei dati e delle
informazioni che il proponente ha verificato ed elaborato durante il
corso. La valutazione di questi elementi, che devono risultare validi
singolarmente considerati e complementari l’un con l’altro,
conduce al giudizio di finanziabilità o meno del progetto. Le
istruttorie che ne risultano vengono presentate al Consiglio di
Amministrazione della IG che delibera sulla ammissione alle
agevolazioni.
L’attuazione
-
La
stipula del contratto
Il contratto tra beneficiario e IG viene stipulato nella forma della
scrittura privata; in quest’atto il beneficiario si impegna ad una
serie di adempimenti necessari per ricevere i benefici di legge.
-
Monitoraggio
ed erogazione
Per ottenere i finanziamenti il beneficiario deve presentare alla IG
la documentazione prevista dal contratto, sulla quale verranno
eseguite le opportune verifiche. Salvo irregolarità, si procederà
all’erogazione dei contributi in due tranches (una per
l’investimento e una per la gestione). Ogni singola erogazione sarà
oggetto di apposita verifica.
In
qualsiasi momento, la IG può effettuare ispezioni e verifiche intese ad
accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione
delle agevolazioni. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino
non più sussistenti, la IG delibera l’immediata revoca delle
agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle
relative spese. |