|
PROVINCIA
DI SALERNO
ASSESSSORATO
AI LAVORI PUBBLICI
|
REGOLAMENTO
PER LA DISMISSIONE DAL PATRIMONIO DELL'ENTE DEI
RELITTI STRADALI
|
MODALITA'
E CRITERI DI DISMISSIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
art.
1
L'alienazione
del relitto stradale è subordinata alla sdemanializzazione
dello stesso secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente.
art.
2
Il
valore dei terreni, oggetto della futura alienazione, sarà
determinato secondo il prezzo corrente di mercato al mq.,
considerando le destinazioni così come previste dagli
strumenti urbanistici dei Comuni di appartenenza.
art.
3
Prima
di procedere alla vendita dei relitti stradali con le
modalità indicate all'art. 2, l'Ente procederà alla
pubblicazione sul F.A.L. della Provincia ed all'Albo
Pretorio della Provincia e del Comune del relativo elenco
ove insiste il relitto, allo scopo di consentire ai soggetti
indicati nell'art. 60-1° comma, della L. n°2359 del
25.06.1865, di richiedere la retrocessione nei termini e con
le modalità previste dall'art. 61-2° comma, della citata
ultima legge, al prezzo fissato dall'Ente. In mancanza e
decorsi i termini ivi previsti, si procederà secondo le
disposizioni regolamentari di cui all'articolo successivo.
art.4
La
dismissione di ciascun relitto stradale sarà effettuata
sempre attraverso procedure ad evidenza pubblica, e sempre
per un prezzo base non inferiore a quello di mercato così
come determinato dal competente U.T.P., secondi i criteri
innanzi indicati.
art.5
Si
procederà ad asta pubblica, con il criterio della
aggiudicazione al prezzo più alto eventualmente offerto in
sede di gara, da tenersi dopo aver reso noto, attraverso
idonee forme di pubblicità, l'elenco dei beni alienabili,
il loro valore, la reale consistenza ed ubicazione ed i dati
catastali completi, tenendo conto, a parità di offerte, il
precedente proprietario espropriato dall'Ente, che non
rientri nelle ipotesi previste dall'art. 60, L. n.
2359/1865, il titolare della concessione eventualmente in
essere al momento della dichiarata alienabilità, il maggior
confinante, coltivatore diretto o ad esso equiparato, in
caso di terreno agricolo, ovvero il maggior confinante in
caso di terreno a vocazione diversa. Infine l'Ente Comune
nel cui territorio ricade l'immobile posto in vendita.
art.
6
Le
spese per la definizione degli atti amministrativi, notarili
e tecnici (frazionamenti, visure catastali, progetti e/o
disegni), saranno a totale carico della parte acquirente.
INDIETRO
|