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 Speciale elezioni 12-13 Giugno 2004
 Si voterà di sabato e di domenica

CONSIGLIO PROVINCIALE USCENTE

PROVINCIA DI SALERNO

ASSESSSORATO AI LAVORI PUBBLICI

 

REGOLAMENTO

PER LA DISMISSIONE DAL PATRIMONIO DELL'ENTE DEI RELITTI STRADALI

 


MODALITA' E CRITERI DI DISMISSIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

art. 1

L'alienazione del relitto stradale è subordinata alla sdemanializzazione dello stesso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

art. 2

Il valore dei terreni, oggetto della futura alienazione, sarà determinato secondo il prezzo corrente di mercato al mq., considerando le destinazioni così come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni di appartenenza.

art. 3

Prima di procedere alla vendita dei relitti stradali con le modalità indicate all'art. 2, l'Ente procederà alla pubblicazione sul F.A.L. della Provincia ed all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune del relativo elenco ove insiste il relitto, allo scopo di consentire ai soggetti indicati nell'art. 60-1° comma, della L. n°2359 del 25.06.1865, di richiedere la retrocessione nei termini e con le modalità previste dall'art. 61-2° comma, della citata ultima legge, al prezzo fissato dall'Ente. In mancanza e decorsi i termini ivi previsti, si procederà secondo le disposizioni regolamentari di cui all'articolo successivo. 

art.4

La dismissione di ciascun relitto stradale sarà effettuata sempre attraverso procedure ad evidenza pubblica, e sempre per un prezzo base non inferiore a quello di mercato così come determinato dal competente U.T.P., secondi i criteri innanzi indicati.

art.5

Si procederà ad asta pubblica, con il criterio della aggiudicazione al prezzo più alto eventualmente offerto in sede di gara, da tenersi dopo aver reso noto, attraverso idonee forme di pubblicità, l'elenco dei beni alienabili, il loro valore, la reale consistenza ed ubicazione ed i dati catastali completi, tenendo conto, a parità di offerte, il precedente proprietario espropriato dall'Ente, che non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 60, L. n. 2359/1865, il titolare della concessione eventualmente in essere al momento della dichiarata alienabilità, il maggior confinante, coltivatore diretto o ad esso equiparato, in caso di terreno agricolo, ovvero il maggior confinante in caso di terreno a vocazione diversa. Infine l'Ente Comune nel cui territorio ricade l'immobile posto in vendita.

art. 6

Le spese per la definizione degli atti amministrativi, notarili e tecnici (frazionamenti, visure catastali, progetti e/o disegni), saranno a totale carico della parte acquirente.

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