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Comune

 
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  Come si vota   

 

ALLA PROVINCIA

Elezione del Presidente della Provincia
Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Elezione del Consiglio Provinciale 
L’elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
Il presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio provinciale. All’atto di presentare la propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della Provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale.
L’elettore può esprimere un voto valido: a) tracciando un segno sul contrassegno del gruppo prescelto (dando contestualmente il voto al candidato di quel gruppo nel collegio uninominale in cui l’elettore esprime il voto e al candidato presidente della Provincia collegato a quel gruppo); b) tracciando un segno sul rettangolo relativo al candidato presidente e un segno sul contrassegno di un gruppo collegato al candidato presidente; c) tracciando un segno sul rettangolo relativo al candidato presidente (in tal caso il voto s’intende attribuito solo al candidato presidente).
È proclamato eletto presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di presidente della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati dichiarati al primo turno. Hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L’attribuzione dei seggi ai gruppi di candidati è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del presidente della Provincia al termine del primo o del secondo turno. Al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia, qualora non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, è assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente agli altri gruppi di candidati.

AL PARLAMENTO EUROPEO

Nel voto per le elezioni europee sarà possibile esprime tre preferenze, mentre fino ad ora se ne esprimeva una sola. Dei 626 deputati che compongono il Parlamento europeo 87 sono eletti in Italia che, per l'occasione, è divisa in 5 circoscrizioni, ad ognuna delle quali spetta un certo numero di seggi: Iª Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia 23; IIª Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli, Emilia-Romagna 15; IIIª Toscana, Umbria, Marche, Lazio 16; IVª Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 21; Vª Sicilia, Sardegna 10. Il numero dei seggi è proporzionale al numero degli abitanti. 
Gli eurodeputati restano in carica cinque anni.
In Italia, come in tutti i Paesi dell'Unione Europea, viene adottato il sistema proporzionale.
Ad ogni lista di candidati viene assegnato un numero di seggi proporzionale al numero di voti.
Possono votare coloro che hanno 18 anni entro domenica 13 giugno e possono essere votati coloro che ne hanno 25 entro la stessa data.
Coloro che risiedono in Paesi extracomunitari possono votare solo tornando in Italia. Invece coloro che risiedono in uno dei quindici Paesi dell'Unione Europea possono votare dove si trovano.
Al momento del voto si deve anzitutto scegliere una delle liste. Si possono poi esprimere, fra i candidati della lista scelta, un numero di preferenze non superiore a 3 nella Iª circoscrizione, non più di 2 nella IIª, IIIª e IVª ed 1 nella Vª circoscrizione.
Esclusivamente scrivendo il cognome e il nome dei candidati prescelti nelle apposite linee tratteggiate.
Riguardo la modalità di assegnazione dei seggi alle singole liste Anzitutto bisogna sommare i voti che ciascuna lista ha ottenuto in tutte le circoscrizioni. Si ottiene così la cifra elettorale nazionale. Poi bisogna sommare i voti di tutte le liste e dividere per 87, il quoziente così ottenuto è il numero di voti necessario per un seggio. A questo punto dividendo la cifra elettorale nazionale da ciascuna lista per il quoziente si saprà quanti seggi spettano a ciascuna lista.
Per sapere quanti seggi spettano ad ogni lista a livello circoscrizionale, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero di seggi che le spettano. Il quoziente è il numero di voti che, all'interno di ciascuna lista, è necessario per avere un seggio. Dividendo il numero di voti ottenuti di ciascuna lista a livello circoscrizionale per il quoziente si conoscerà il numero di seggi che le spettano in quella circoscrizione.
Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di preferenze prevale la migliore posizione nella lista.
Nel caso che un parlamentare venga a mancare gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista e della stessa circoscrizione. 

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