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Elezione
del Presidente della Provincia
Il presidente della
provincia è eletto a suffragio
universale e diretto contestualmente
alla elezione del consiglio
provinciale. La circoscrizione per
l'ele zione
del presidente della provincia
coincide con il territorio
provinciale. All'atto di presentare
la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente
della provincia deve dichiarare di
collegarsi ad almeno uno dei gruppi
di candidati per l'elezione del
consiglio provinciale. E' proclamato
eletto presidente della provincia il
candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi. Qualora
nessun candidato ottenga la
maggioranza si procede ad un secondo
turno elettorale che ha luogo la
seconda domenica successiva a quella
del primo. Sono ammessi al secondo
turno i due candidati alla carica di
presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior
numero di voti. In caso di parità
di voti fra il secondo e il terzo
candidato è ammesso al ballottaggio
il più anziano di età. I candidati
ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di
candidati al consiglio provinciale
dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio
hanno facoltà, entro sette giorni
dalla prima votazione, di dichiarare
il collegamento con ulteriori gruppi
di candidati rispetto a quelli con
cui è stato effettuato il
collegamento nel primo turno.
Elezione del Consiglio
Provinciale
L’elezione dei consiglieri
provinciali è effettuata sulla base
di collegi uninominali. In ogni
provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri
provinciali ad essa assegnati. La
presentazione delle candidature per
i singoli collegi è fatta per
gruppi contraddistinti da un unico
contrassegno.
Il presidente della Provincia è
eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente
all’elezione del consiglio
provinciale. All’atto di
presentare la propria candidatura,
ciascun candidato alla carica di
presidente della Provincia deve
dichiarare di collegarsi ad almeno
uno dei gruppi di candidati per
l’elezione del consiglio
provinciale.
L’elettore può esprimere un voto
valido: a) tracciando un segno sul
contrassegno del gruppo prescelto
(dando contestualmente il voto al
candidato di quel gruppo nel
collegio uninominale in cui
l’elettore esprime il voto e al
candidato presidente della Provincia
collegato a quel gruppo); b)
tracciando un segno sul rettangolo
relativo al candidato presidente e
un segno sul contrassegno di un
gruppo collegato al candidato
presidente; c) tracciando un segno
sul rettangolo relativo al candidato
presidente (in tal caso il voto
s’intende attribuito solo al
candidato presidente).
È proclamato eletto presidente
della Provincia il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei
voti validi. Qualora nessun
candidato ottenga questo risultato
si procede ad un secondo turno
elettorale (ballottaggio) che
avviene la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono
ammessi al ballottaggio i due
candidati alla carica di presidente
della Provincia che hanno ottenuto
al primo turno il maggior numero di
voti. I candidati ammessi al
ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di
candidati dichiarati al primo turno.
Hanno la possibilità di dichiarare
il collegamento con ulteriori gruppi
di candidati rispetto a quelli con
cui è stato effettuato il
collegamento nel primo turno. Dopo
il secondo turno è proclamato
eletto presidente il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di
voti.
L’attribuzione dei seggi ai gruppi
di candidati è effettuata
successivamente alla proclamazione
dell’elezione del presidente della
Provincia al termine del primo o del
secondo turno. Al gruppo o ai gruppi
di candidati collegati al candidato
proclamato eletto presidente della
provincia, qualora non abbiano
conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio
provinciale, è assegnato il 60 per
cento dei seggi. I restanti seggi
sono attribuiti proporzionalmente
agli altri gruppi di candidati.
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Nel
voto per le elezioni europee sarà
possibile esprime tre preferenze,
mentre fino ad ora se ne esprimeva
una sola. Dei 626 deputati che
compongono il Parlamento europeo 87
sono eletti in Italia che, per
l'occasione, è divisa in 5
circoscrizioni, ad ognuna delle
quali spetta un certo numero di
seggi: Iª Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Lombardia 23; IIª Veneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli,
Emilia-Romagna 15; IIIª Toscana,
Umbria, Marche, Lazio 16; IVª
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria 21; Vª
Sicilia, Sardegna 10. Il numero dei
seggi è proporzionale al numero
degli abitanti.
Gli eurodeputati restano in carica
cinque anni.
In Italia, come in tutti i Paesi
dell'Unione Europea, viene adottato
il sistema proporzionale.
Ad ogni lista di candidati viene
assegnato un numero di seggi
proporzionale al numero di voti.
Possono votare coloro che hanno 18
anni entro domenica 13 giugno e
possono essere votati coloro che ne
hanno 25 entro la stessa data.
Coloro che risiedono in Paesi
extracomunitari possono votare solo
tornando in Italia. Invece coloro
che risiedono in uno dei quindici
Paesi dell'Unione Europea possono
votare dove si trovano.
Al momento del voto si deve
anzitutto scegliere una delle liste.
Si possono poi esprimere, fra i
candidati della lista scelta, un
numero di preferenze non superiore a
3 nella Iª circoscrizione, non più
di 2 nella IIª, IIIª e IVª ed 1
nella Vª circoscrizione.
Esclusivamente scrivendo il cognome
e il nome dei candidati prescelti
nelle apposite linee tratteggiate.
Riguardo la modalità di
assegnazione dei seggi alle singole
liste Anzitutto bisogna sommare i
voti che ciascuna lista ha ottenuto
in tutte le circoscrizioni. Si
ottiene così la cifra elettorale
nazionale. Poi bisogna sommare i
voti di tutte le liste e dividere
per 87, il quoziente così ottenuto
è il numero di voti necessario per
un seggio. A questo punto dividendo
la cifra elettorale nazionale da
ciascuna lista per il quoziente si
saprà quanti seggi spettano a
ciascuna lista.
Per sapere quanti seggi spettano ad
ogni lista a livello
circoscrizionale, si divide la cifra
elettorale nazionale di ciascuna
lista per il numero di seggi che le
spettano. Il quoziente è il numero
di voti che, all'interno di ciascuna
lista, è necessario per avere un
seggio. Dividendo il numero di voti
ottenuti di ciascuna lista a livello
circoscrizionale per il quoziente si
conoscerà il numero di seggi che le
spettano in quella circoscrizione.
Risultano eletti i candidati che
hanno conseguito il maggior numero
di preferenze individuali. A parità
di preferenze prevale la migliore
posizione nella lista.
Nel caso che un parlamentare venga a
mancare gli subentra il primo dei
non eletti della stessa lista e
della stessa circoscrizione.
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